(a) Riflettori anteriori, posteriori e del pedale. Devono essere presenti un riflettore frontale essenzialmente incolore, un riflettore pedale essenzialmente incolore o giallo e un riflettore rosso rivolto verso il retro.
(b) Catarifrangenti laterali. Devono essere presenti fianchi dei pneumatici retroriflettenti o, in alternativa, catarifrangenti montati sui raggi di ciascuna ruota o, per le biciclette dei freni con cerchione non calibro, cerchioni retroriflettenti. Il centro dei riflettori montati sui raggi deve trovarsi a 76 mm (3.0 in.) Dall'interno del cerchione. I dispositivi catarifrangenti laterali devono essere visibili su ciascun lato della ruota.
(c) Riflettore anteriore. Il riflettore o l'attacco non devono entrare in contatto con il piano di massa quando la bicicletta è appoggiata su quel piano in qualsiasi orientamento. L'asse ottico del riflettore deve essere diretto in avanti entro 5 ° dall'allineamento orizzontale-verticale della bicicletta quando le ruote si muovono in linea retta, come definito al §1512.18 (m) (2). I catarifrangenti e / o i supporti devono incorporare un metodo di assemblaggio distinto e preferito che assicuri che il riflettore soddisfi i requisiti ottici del presente paragrafo (c) quando il riflettore è fissato alla bicicletta. Il catadiottro anteriore deve essere testato conformemente all'attacco del riflettore e alla prova di allineamento, §1512.18 (m).
(d) Catadiottro posteriore. Il riflettore o l'attacco non devono entrare in contatto con il piano di massa quando la bicicletta è appoggiata su quel piano in qualsiasi orientamento. Il catadiottro deve essere montato in modo tale che si trovi nella parte posteriore del montante del sedile con la parte superiore del catadiottro almeno 76 mm (3,0 pollici) sotto il punto sulla superficie del sedile che è intersecato dalla linea del reggisella. L'asse ottico del riflettore deve essere orientato all'indietro entro 5 ° dall'allineamento orizzontale-verticale della bicicletta quando le ruote viaggiano in linea retta, come definito al §1512.18 (m) (2). I catarifrangenti e / o i supporti devono incorporare un metodo di assemblaggio distinto e preferito che assicuri che il riflettore soddisfi i requisiti ottici del presente paragrafo (d) quando il riflettore è fissato alla bicicletta.
(e) Riflettori a pedale. Ciascun pedale deve avere catadiottri situati sulla superficie anteriore e posteriore del pedale. Gli elementi del riflettore possono essere integrali alla costruzione del pedale o fissati meccanicamente, ma devono essere sufficientemente incassati dal bordo del pedale o dell'alloggiamento del riflettore, per impedire il contatto dell'elemento del riflettore con una superficie piana posta a contatto con il bordo del pedale.
(f) Riflettori laterali. I riflettori fissati ai raggi delle ruote devono essere montati piatti sui raggi o all'interno della gabbia dei raggi in modo tale che l'angolo tra l'asse ottico e il normale rispetto al piano della ruota non deve superare l'angolo dei raggi con il piano della ruota . I catadiottri non devono interferire con le regolazioni delle ruote. I dispositivi catarifrangenti montati lateralmente devono essere essenzialmente incolori o ambra sulla ruota anteriore e sostanzialmente incolori o rossi sulla ruota posteriore.
(g) Prove del riflettore. I riflettori del pedale, del montaggio anteriore, del montaggio posteriore e del montaggio laterale devono essere testati conformemente alla prova del riflettore, §1512.18 (n), per garantire i valori di riflettanza sugli angoli indicati nelle tabelle 1 e 2.
(h) fianchi dei pneumatici retroriflettenti. Quando vengono utilizzati i fianchi retroriflettenti dei pneumatici al posto dei catarifrangenti montati sui raggi, il materiale riflettente deve soddisfare i seguenti requisiti:
(1) Il materiale retroriflettente deve formare un cerchio continuo sulla parete laterale.
(2) Il materiale retroriflettente deve aderire allo pneumatico in modo tale che dopo che lo pneumatico è stato sottoposto a una temperatura di 50 ° ± 3 ° C per 122 minuti, il materiale retroriflettente non può essere staccato o raschiato via senza rimozione del materiale dei pneumatici.
(3) Il materiale retroriflettente deve essere resistente all'abrasione come il materiale adiacente della parete laterale in modo tale che quando il materiale retroriflettente viene rimosso dallo pneumatico gonfiato mediante abrasione con una spazzola a setole d'acciaio bagnata, il materiale dello pneumatico verrà rimosso insieme al materiale retroriflettente.
(4) Il materiale retroriflettente deve essere testato per le prestazioni in conformità con la prova del pneumatico retroriflettente, §1512.18 (o), per garantire le proprietà di riflettanza sugli angoli indicati nella tabella 3. Quando viene selezionata una parte del materiale retroriflettente (e il il resto è mascherato come specificato in §1512.18 (o) (2) (i)), la parte selezionata non deve toccare il piano terra quando la bicicletta assemblata poggia su quel piano con qualsiasi orientamento.
(i) Cerchi retroriflettenti. Quando si utilizzano cerchi retroriflettenti al posto di catarifrangenti montati su raggi o pareti laterali di pneumatici retroriflettenti, il materiale riflettente deve soddisfare i seguenti requisiti:
(1) Il materiale retroriflettente deve formare un cerchio continuo sul cerchione.
(2) Se il materiale retroriflettente viene applicato al bordo sotto forma di nastro autoadesivo, è necessario soddisfare il seguente requisito: utilizzare un coltello affilato, una lama di rasoio o uno strumento simile per rilasciare con cautela un'estremità del materiale del nastro sufficiente da afferrare tra pollice e dito. Afferrare l'estremità libera del nastro e tirare gradualmente in direzione di 90 ° rispetto al piano del cerchione. Il materiale del nastro deve rompersi prima di osservare un'ulteriore separazione (peeling) dal bordo.
(3) Dopo che il materiale retroriflettente è stato abraso in conformità con il test di abrasione per cerchioni retroriflettenti al §1512.18 (r), il cerchione deve quindi essere testato per le prestazioni in conformità con il test retroriflettente e il test del cerchione in §1512.18 (o), per assicurare le proprietà di riflettanza sugli angoli indicati nella tabella 3.
[43 FR 60034, 22 dicembre 1978, come modificato in 45 FR 82627, 82628, 16 dicembre 1980]
Come notano Daniel Hicks e Punctual Emoticon, i regolamenti CPSC / Federal sono per le biciclette in vendita. Ogni singolo stato ha regole che regolano le bici che si trovano sulla strada. Queste dovrebbero essere risposte separate.