Movimenti non commerciali all'interno dell'UE
condizioni
Per essere trasferiti in uno Stato membro da un altro Stato membro, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
Marcatura - L'animale da compagnia (cane, gatto o furetto) deve essere contrassegnato dall'impianto di un transponder (vedere le specifiche tecniche nell'allegato II del regolamento (UE) n. 576/2013)
Vaccinazione contro la rabbia - L'animale da compagnia (cane, gatto o furetto) deve essere vaccinato contro la rabbia da un veterinario autorizzato conformemente all'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013, come segue:
- l'animale aveva almeno 12 settimane alla data di somministrazione del vaccino,
- la data di somministrazione del vaccino non precede la data di marcatura o lettura del transponder,
- il periodo di validità della vaccinazione inizia non meno di 21 giorni dal completamento del protocollo di vaccinazione per la vaccinazione primaria e qualsiasi vaccinazione successiva è stata effettuata entro il periodo di validità della vaccinazione precedente.
Trattamento contro l'Echinococcus multilocularis - Prima di entrare in Finlandia, Irlanda, Malta o nel Regno Unito o in Norvegia, l'animale da compagnia (solo cane) deve essere trattato contro il parassita Echinococcus multilocularis conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione , come segue:
- il trattamento deve essere somministrato da un veterinario entro un periodo non superiore a 120 ore e non meno di 24 ore prima dell'orario previsto per l'ingresso
- il trattamento deve essere certificato dal veterinario curante nella relativa sezione del passaporto
Passaporto e dichiarazione - L'animale da compagnia (cane, gatto o furetto) deve essere accompagnato da:
- un passaporto (cfr. modello nella parte 1 dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione)
- completato e rilasciato da un veterinario autorizzato
- documentare il codice alfanumerico visualizzato dal transponder o dal tatuaggio, i dettagli della vaccinazione contro la rabbia e, ove applicabile, i dettagli del trattamento contro l'Echinococcus multilocularis.
- una dichiarazione scritta firmata dal proprietario, nel caso in cui il movimento dell'animale sia effettuato sotto la responsabilità di una persona fisica che ha l'autorizzazione scritta del proprietario di effettuare il movimento non commerciale dell'animale per conto del proprietario e non oltre cinque giorni dal movimento del proprietario.
eccezioni
Per quanto riguarda il numero di animali da compagnia spostati - Laddove gli animali da compagnia (cani, gatti o furetti) siano spostati in un numero superiore a cinque e le condizioni per la deroga non siano soddisfatte, gli animali devono soddisfare le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi di l'Unione.
Per quanto riguarda la marcatura : gli Stati membri autorizzano il movimento nel loro territorio di cani, gatti e furetti contrassegnati da un tatuaggio chiaramente leggibile se applicati prima del 3 luglio 2011.
Per quanto riguarda la vaccinazione contro la rabbia - Gli Stati membri possono autorizzare il movimento nel loro territorio di giovani cani, gatti e furetti che hanno meno di 12 settimane e non hanno ricevuto una vaccinazione anti-rabbia o hanno tra 12 e 16 settimane e hanno ricevuto un vaccinazione antirabbica, ma non sono trascorsi 21 giorni dal completamento del protocollo di vaccinazione per la vaccinazione primaria contro la rabbia.
In tal caso, gli animali devono essere accompagnati da:
- una dichiarazione del proprietario (redatta conformemente al modello di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 577/2013) allegata al passaporto attestante che dalla nascita fino al momento della spedizione, gli animali non hanno avuto contatto con animali selvatici di specie sensibili alla rabbia, o
- la madre da cui dipendono ancora e dal passaporto della madre si può stabilire che la madre ha ricevuto una vaccinazione antirabbica valida prima della nascita.
Per quanto riguarda il trattamento contro la tenia Echinococcus multilocularis - I cani che si spostano direttamente tra Finlandia, Irlanda, Malta o Regno Unito sono esentati dal trattamento contro la tenia Echinococcus multilocularis.
Per quanto riguarda il passaporto - Il trasferimento in uno Stato membro da un altro Stato membro di un animale da compagnia (cane, gatto o furetto) accompagnato da un certificato sanitario è autorizzato se effettuato entro la validità di tale documento.